Premesse:
- sottufficiale E.I. collocato in pensione a dal 01.01.1996;
- affetto da patologie riconosciute contratte in servizio e dipendenti da causa di servizio, giusta domanda dell'interessato del 25.05.1992 e verbale della CMO del 27.10.1993;
- richiesta concessione di equo indennizzo in data 11.11.1993, corrisposto il 29.10 1997;
- istanza di pensione privilegiata ordinaria datata 11.03.1996;
- richiesta di pensione privilegiata provvisoria (previa pedissequa trattenuta del 50% dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 144. del DPR n. 1092/1973) in data 14.02.2003;
- corresponsione della pensione privilegiata provvisoria a far tempo dal mese di aprile 2003;
- decreto di concessione della pensione privilegiata ordinaria emesso il 16.11.2007 con beneficio a decorrere dal 01.01.1996;
- con nota recapitata al pensionato, il giorno 01.07.2009, l'INPDAP comunica che dal mese di luglio '09 avrà luogo il recupero del 50% dell'equo indennizzo.
Quesito:
Il diritto alla ripetizione del 50% dell'equo indennizzo da parte dell'ente previdenziale si deve ritenere prescritto?
Qual'è il dies a quo da cui far decorre la prescrizione decennale di legge, quello relativo alla corresponsione della pensione privilegiata provvisoria (mese di aprile 2003), quello relativo alla decorrenza della pensione privilegiata ordinaria, ossia il 01.01.1996, ovvero quello di emissione del decreto (16.11.2007)?
Infine, l'istanza di pensione privilegiata provvisoria con pedissequa richiesta di recupero del 50% dell'equo indennizzo a sua volta percepito deve considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione in parola?
