prescrizione del diritto alla ripetizione equo indennizzo

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prescrizione del diritto alla ripetizione equo indennizzo

Messaggiodi gino91 il 20 lug 2009, 15:11

Premesse:
- sottufficiale E.I. collocato in pensione a dal 01.01.1996;
- affetto da patologie riconosciute contratte in servizio e dipendenti da causa di servizio, giusta domanda dell'interessato del 25.05.1992 e verbale della CMO del 27.10.1993;
- richiesta concessione di equo indennizzo in data 11.11.1993, corrisposto il 29.10 1997;
- istanza di pensione privilegiata ordinaria datata 11.03.1996;
- richiesta di pensione privilegiata provvisoria (previa pedissequa trattenuta del 50% dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 144. del DPR n. 1092/1973) in data 14.02.2003;
- corresponsione della pensione privilegiata provvisoria a far tempo dal mese di aprile 2003;
- decreto di concessione della pensione privilegiata ordinaria emesso il 16.11.2007 con beneficio a decorrere dal 01.01.1996;
- con nota recapitata al pensionato, il giorno 01.07.2009, l'INPDAP comunica che dal mese di luglio '09 avrà luogo il recupero del 50% dell'equo indennizzo.
Quesito:
Il diritto alla ripetizione del 50% dell'equo indennizzo da parte dell'ente previdenziale si deve ritenere prescritto?
Qual'è il dies a quo da cui far decorre la prescrizione decennale di legge, quello relativo alla corresponsione della pensione privilegiata provvisoria (mese di aprile 2003), quello relativo alla decorrenza della pensione privilegiata ordinaria, ossia il 01.01.1996, ovvero quello di emissione del decreto (16.11.2007)?
Infine, l'istanza di pensione privilegiata provvisoria con pedissequa richiesta di recupero del 50% dell'equo indennizzo a sua volta percepito deve considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione in parola?
gino91
 
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Re: prescrizione del diritto alla ripetizione equo indennizzo

Messaggiodi carboned il 3 mar 2010, 1:05

la richiesta di recupero del 50% dell'E.I. sulla pensione privilegiata è fondata in quanto prevista per legge e ritengo che il termine di prescirizone decorra dalla prima liquidazione della pensione privilegiata ancorchè provvisoria e, quindi, dalla data del decreto.
la sua richiesta è idonea ad interrompere la prescrizione ma nel caso dell'E.I non è lei a dover interrompere la prescrizione per il recupero bensì l'Inpdap....
carboned
 
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