

<rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
		
	<channel>
		<title>Feeds RSS :: Forum LaPrevidenza.it - </title>
	<!--<atom:link href="http://forum.laprevidenza.it" rel="self" type="application/rss+xml" />-->
		<description>Il Forum Ufficiale de LaPrevidenza.it</description>
		<link>http://forum.laprevidenza.it</link>
		<language>it</language>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 21:21:48 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:41:09 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>MSSTI v0.0.1 - (C) 2008 leviatan21 - http://www.mssti.com/</generator>
		<copyright>Copyright : (c) Feeds RSS :: Forum LaPrevidenza.it - Mon, 10 Mar 2008 21:21:48 +0100</copyright>
		<dc:creator>webdesign@italway.it (Forum LaPrevidenza.it)</dc:creator>

		<image>
			<title>Feeds RSS :: Forum LaPrevidenza.it - </title>
			<url>http://forum.laprevidenza.it/styles/previd/imageset/site_logo.gif</url>
			<link>http://forum.laprevidenza.it</link>
		</image>
		<ttl>60</ttl>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Statistiche]]></title>
			<description><![CDATA[
			<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" id="SiteStats">
				<tbody>
					<tr>
						<td><b>Sistema avviato il:</b></td>
						<td>10 mar 2008, 21:21</td>
						<td><b>Giorni dall'inizio:</b></td>
						<td>913</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><b>Versione in uso:</b></td>
						<td>phpbb 3.0.0</td>
						<td><b>Tutti gli orari sono  :</b></td>
						<td>UTC +1 ora</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><b>Numero di messaggi:</b></td>
						<td>465</td>
						<td><b>Messaggi al giorno:</b></td>
						<td>0.51</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><b>Numero di argomenti:</b></td>
						<td>174</td>
						<td><b>Argomenti al giorno:</b></td>
						<td>0.19</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><b>Numero di utenti:</b></td>
						<td>3414</td>
						<td><b>Utenti al giorno:</b></td>
						<td>3.74</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><b>Ultimo iscritto: <strong></strong>:</b></td>
						<td colspan="3">lbrusa</td>
					</tr>
					<tr>
						<td colspan="4">Record di utenti connessi: <strong>27</strong> registrato il 9 ago 2010, 0:05</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			<hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 mar 2008, 21:21<br />465 &bull; 174 &bull; 3414 &bull; lbrusa</p><hr />]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.laprevidenza.it</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Lettera di dimissioni per pensionamento</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=502#p502</link>
				<description><![CDATA[Grazie 1000 per il chiarimento.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2132">rotolati</a> &bull; il 2 set 2010, 10:50 &bull; Risposte 2 &bull; Visite  62</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Grazie 1000 per il chiarimento.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=9"><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[2132]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-09-10T12:39:14+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=502#p502</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Polizza FOR YOU - Mps</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=501#p501</link>
				<description><![CDATA[ Faccio parte del folto gruppo dei fortunati ai quali è stata venduta la
FOR YOU dall'allora Banca Toscana adesso gruppo Mps.<br />Non sono mai
stato convinto di "trattare" la rescissione del contratto di polizza con
l'intermediazione di qualsivoglia associazione dei consumatori visto il
costo finale dell'operazione. Quindi da "abbindolato" diligente ho sempre
pagato le rate richieste.<br /><br />Dal momento in cui Banca Toscana è
stata comprata da Mps ho iniziato a ricevere una rivista edita dal gruppo
Mps. Nel numero 2 del 2008 un articolo a firma del Vice Direttore (o di
altro funzionario... non ricordo bene) evidenziava la possibilità di
ottenere il rimborso (senza aggravio di spese) di quanto versato su
invstimenti pur non specificando altro. Le domande potevano essere
presentate dal dicembre 2007 al marzo 2008.<br /><br />Nel febbraio 2008
presento domanda di restituzione di tutte le quote versate sulla FOR YOU
facendo espresso riferimento all'articolo apparso sulla pubblicazione. ...<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=56">fabrizio</a> &bull; il 9 set 2010, 11:23 &bull; Risposte 0 &bull; Visite  13</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[ Faccio parte del folto gruppo dei fortunati ai quali è stata venduta la
FOR YOU dall'allora Banca Toscana adesso gruppo Mps.<br />Non sono mai
stato convinto di "trattare" la rescissione del contratto di polizza con
l'intermediazione di qualsivoglia associazione dei consumatori visto il
costo finale dell'operazione. Quindi da "abbindolato" diligente ho sempre
pagato le rate richieste.<br /><br />Dal momento in cui Banca Toscana è
stata comprata da Mps ho iniziato a ricevere una rivista edita dal gruppo
Mps. Nel numero 2 del 2008 un articolo a firma del Vice Direttore (o di
altro funzionario... non ricordo bene) evidenziava la possibilità di
ottenere il rimborso (senza aggravio di spese) di quanto versato su
invstimenti pur non specificando altro. Le domande potevano essere
presentate dal dicembre 2007 al marzo 2008.<br /><br />Nel febbraio 2008
presento domanda di restituzione di tutte le quote versate sulla FOR YOU
facendo espresso riferimento all'articolo apparso sulla pubblicazione. ...]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=9"><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[56]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-09-09T12:23:29+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=501#p501</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Estratto conto</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=498#p498</link>
				<description><![CDATA[Salve, la delibera Covip del 22 Luglio u.s., in vigore dal 1 Gennaio 2011 è
relativa a : Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani
individuali pensionistici attuati<br />mediante contratti di assicurazione
sulla vita (PIP), fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione
definita.<br />Saluti Domenico<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1688">domenicopuggioni</a> &bull; il 26 ago 2010, 14:40 &bull; Risposte 1 &bull; Visite  68</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Salve, la delibera Covip del 22 Luglio u.s., in vigore dal 1 Gennaio 2011 è
relativa a : Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani
individuali pensionistici attuati<br />mediante contratti di assicurazione
sulla vita (PIP), fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione
definita.<br />Saluti Domenico]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=12"><![CDATA[Previdenza complementare]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[1688]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-08-26T23:00:59+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=498#p498</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Invalidità all'84%</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=496#p496</link>
				<description><![CDATA[Il maxi emendamento approvato dal Senato in sede di conversione del D.L.
78/2010, e poi confermato dalla Camera, ha disposto la soppressione del 1°
comma dell'articolo 10 del predetto decreto legge, che stabiliva quanto
segue: "Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale
d'invalidità prevista è elevata nella misura pari o superiore all'85%".<br
/>Anche i quotidiani soecializzati, del resto - v. Sole 24 Ore di lunedì 2
agosto scorso -  annunciano che torna al 74% la soglia di riduzione della
capacità lavorativa per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.<br
/>Daniele.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=609">daniele</a> &bull; il 7 lug 2010, 12:10 &bull; Risposte 3 &bull; Visite  284</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Il maxi emendamento approvato dal Senato in sede di conversione del D.L.
78/2010, e poi confermato dalla Camera, ha disposto la soppressione del 1°
comma dell'articolo 10 del predetto decreto legge, che stabiliva quanto
segue: "Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale
d'invalidità prevista è elevata nella misura pari o superiore all'85%".<br
/>Anche i quotidiani soecializzati, del resto - v. Sole 24 Ore di lunedì 2
agosto scorso -  annunciano che torna al 74% la soglia di riduzione della
capacità lavorativa per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.<br
/>Daniele.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[609]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-08-04T15:01:47+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=496#p496</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Trasferimenti onerosi</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=495#p495</link>
				<description><![CDATA[Salve a tutti,<br />ho dato uno sguardo al testo della manovra d'estate con
riferimento alle modifiche previste in caso di ricongiunzioni e
trasferimenti contributivi che "dovrebbero" diventare tutti onerosi in
virtù (anche) dell'abrogazione di quelle norme che ne consentivano la
costituzione o trasferimento gratuita.<br />Tutto questo è valido anche per
i militari?<br /><br />Grazie.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=56">fabrizio</a> &bull; il 3 ago 2010, 23:29 &bull; Risposte 0 &bull; Visite  102</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Salve a tutti,<br />ho dato uno sguardo al testo della manovra d'estate con
riferimento alle modifiche previste in caso di ricongiunzioni e
trasferimenti contributivi che "dovrebbero" diventare tutti onerosi in
virtù (anche) dell'abrogazione di quelle norme che ne consentivano la
costituzione o trasferimento gratuita.<br />Tutto questo è valido anche per
i militari?<br /><br />Grazie.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=14"><![CDATA[Contributi previdenziali]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[56]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-08-04T00:29:26+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=495#p495</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Art.72 legge 112 Brunetta</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=493#p493</link>
				<description><![CDATA[Puoi tranquillamente svolgere qualsiasi attività lavorativa fino alla fine
dell'ultimo mese antecedente la decorrenza della pensione.<br />Per averne
poi diritto è necessario la cessazione di qualsiasi attività di lavoro
dipendente; è invece consentito continuare attività di lavoro autonomo.<br
/><br />;)<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=3275">putiferio</a> &bull; il 10 lug 2010, 6:38 &bull; Risposte 1 &bull; Visite  287</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Puoi tranquillamente svolgere qualsiasi attività lavorativa fino alla fine
dell'ultimo mese antecedente la decorrenza della pensione.<br />Per averne
poi diritto è necessario la cessazione di qualsiasi attività di lavoro
dipendente; è invece consentito continuare attività di lavoro autonomo.<br
/><br />;)]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[3275]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-07-19T11:46:19+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=493#p493</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Prescrizione Inail</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=492#p492</link>
				<description><![CDATA[E' necessario verificare se la valutazione medico-legale della collegiale
sia stata concorde o meno. nel primo caso non propende al meglio...<br
/>Quanto alla prescrizione triennale (che rimane sospesa durante la fase
amministrativa) decorre dalla data dell'infortunio o dal manifestarsi della
malattia prof. in modo riconoscibile dal lavoratore. <br />Considerando i
tempi massimi di durata della fase amministrativa (150 per liquidazione
rendita o 210 per revisione rendita), questi vanno ad aggiungersi ai tre
anni di prescrizione, per cui sei ampiamente nei termini di legge per
impugnare in sede giudiziaria.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=287">carboned</a> &bull; il 24 giu 2010, 11:23 &bull; Risposte 1 &bull; Visite  219</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[E' necessario verificare se la valutazione medico-legale della collegiale
sia stata concorde o meno. nel primo caso non propende al meglio...<br
/>Quanto alla prescrizione triennale (che rimane sospesa durante la fase
amministrativa) decorre dalla data dell'infortunio o dal manifestarsi della
malattia prof. in modo riconoscibile dal lavoratore. <br />Considerando i
tempi massimi di durata della fase amministrativa (150 per liquidazione
rendita o 210 per revisione rendita), questi vanno ad aggiungersi ai tre
anni di prescrizione, per cui sei ampiamente nei termini di legge per
impugnare in sede giudiziaria.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=11"><![CDATA[Infortuni e Malattie Professionali]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[287]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-07-19T00:55:28+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=492#p492</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: ASSEGNI FAMIGLIA</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=488#p488</link>
				<description><![CDATA[Se Lei è coniugata, si applica la tabella 20/A: nuclei familiari con
entrambi i coniugi e senza figli /in cui sia presente almeno un fratello,
sorella o nipote inabile).<br />Se non è coniugata, la tabella 20/B (nuclei
monoparentali (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote
inabile).<br />Queste sono le tabelle allegate alla circolare INPS N. 69
del 26 maggio 2010.<br />In ogni caso, Le consiglio di rivolgere un quesito
scritto all'INPS tramite il sito medesimo.<br />Daniele.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=609">daniele</a> &bull; il 23 apr 2010, 11:00 &bull; Risposte 1 &bull; Visite  360</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Se Lei è coniugata, si applica la tabella 20/A: nuclei familiari con
entrambi i coniugi e senza figli /in cui sia presente almeno un fratello,
sorella o nipote inabile).<br />Se non è coniugata, la tabella 20/B (nuclei
monoparentali (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote
inabile).<br />Queste sono le tabelle allegate alla circolare INPS N. 69
del 26 maggio 2010.<br />In ogni caso, Le consiglio di rivolgere un quesito
scritto all'INPS tramite il sito medesimo.<br />Daniele.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=9"><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[609]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-06-29T09:21:33+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=488#p488</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Nuova invalidità civile</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=486#p486</link>
				<description><![CDATA[speriamo innanzitutto che non passi in sede di conversione.Se la tua
domanda è precedente al d.l. si applicherà vecchia normativa.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=287">carboned</a> &bull; il 22 giu 2010, 23:54 &bull; Risposte 1 &bull; Visite  247</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[speriamo innanzitutto che non passi in sede di conversione.Se la tua
domanda è precedente al d.l. si applicherà vecchia normativa.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[287]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-06-24T08:10:37+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=486#p486</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Pensione anzianità donne settore pubblico</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=484#p484</link>
				<description><![CDATA[Ciao, come pensione di vecchiaia deve aspettare 61 anni secondo la vecchia
normativa (salvo quanto disposto nell'ultimo consiglio dei ministri in
ottemperanza al richiamo Ue sull'equiparazione dell'età pensionabile delle
donne a 65 anni) - a questo link trovi un programma di calcolo con le
disposizioni normative -
"http://www.laprevidenza.it/calcoli/area-calcoli/eta-pensionabile/donne-verifica-eta-pensionabile-nel-pubblico-impiego/49/254"<br
/><br />Oggi dovrebbe uscire qualcosa.... ricordamelo in questi giorni che
ti rispondo. Ciao<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=56">fabrizio</a> &bull; il 8 giu 2010, 17:10 &bull; Risposte 1 &bull; Visite  378</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Ciao, come pensione di vecchiaia deve aspettare 61 anni secondo la vecchia
normativa (salvo quanto disposto nell'ultimo consiglio dei ministri in
ottemperanza al richiamo Ue sull'equiparazione dell'età pensionabile delle
donne a 65 anni) - a questo link trovi un programma di calcolo con le
disposizioni normative -
"http://www.laprevidenza.it/calcoli/area-calcoli/eta-pensionabile/donne-verifica-eta-pensionabile-nel-pubblico-impiego/49/254"<br
/><br />Oggi dovrebbe uscire qualcosa.... ricordamelo in questi giorni che
ti rispondo. Ciao]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[56]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-06-14T14:08:03+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=484#p484</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Finestre mobili</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=482#p482</link>
				<description><![CDATA[Di solito il disposto normativo che introduce una modifica del genere
contiene alcune clausole di salvaguardia come nel caso del recente decreto
che introduce le finestre mobili.<br />Dalla nuova situazione mi sembra che
sia escluso il personale della scuola. <br /><br />Se, come dici hai una
certificazione del diritto a pensione con una norma precedente (la legge
243/2004) ritengo che tu non abbia problemi in quanto il diritto è maturato
antecedentemente. Una volta aperta la tua "finestra" credo che tu non abbia
alcun problema.<br /><br />Fabrizio<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=56">fabrizio</a> &bull; il 3 giu 2010, 23:29 &bull; Risposte 2 &bull; Visite  400</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Di solito il disposto normativo che introduce una modifica del genere
contiene alcune clausole di salvaguardia come nel caso del recente decreto
che introduce le finestre mobili.<br />Dalla nuova situazione mi sembra che
sia escluso il personale della scuola. <br /><br />Se, come dici hai una
certificazione del diritto a pensione con una norma precedente (la legge
243/2004) ritengo che tu non abbia problemi in quanto il diritto è maturato
antecedentemente. Una volta aperta la tua "finestra" credo che tu non abbia
alcun problema.<br /><br />Fabrizio]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[56]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-06-07T00:01:25+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=482#p482</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Copia sentenza</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=481#p481</link>
				<description><![CDATA[il file con il testo completo &egrave; allegato alla notizia<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=56">fabrizio</a> &bull; il 4 giu 2010, 14:14 &bull; Risposte 2 &bull; Visite  301</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[il file con il testo completo &egrave; allegato alla notizia]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=9"><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[56]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-06-04T17:40:42+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=481#p481</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: incipit</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=476#p476</link>
				<description><![CDATA[Anche io mi associo ai ringraziamenti..<br /><br />A breve provvederò a
togliere alcune categorie dal backoffice di tutti per facilitarvi. <br
/><br />Per il prossimo notiziario penso che faremo un pò prima...<br /><br
/>Buon lavoro.<br /><br />Giovanni Dami<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=58">Staff</a> &bull; il 1 giu 2010, 22:23 &bull; Risposte 1 &bull; Visite  3</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Anche io mi associo ai ringraziamenti..<br /><br />A breve provvederò a
togliere alcune categorie dal backoffice di tutti per facilitarvi. <br
/><br />Per il prossimo notiziario penso che faremo un pò prima...<br /><br
/>Buon lavoro.<br /><br />Giovanni Dami]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=28"><![CDATA[Notiziario Giuridico]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[58]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-06-01T23:34:24+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=476#p476</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: pensione al dipendente sospeso per procedimento penale</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=474#p474</link>
				<description><![CDATA[In caso di assoluzione dal procedimento, si può chiedere il collocamento in
pensione? Grazie<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=3396">1962ra</a> &bull; il 31 mag 2010, 8:36 &bull; Risposte 2 &bull; Visite  293</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[In caso di assoluzione dal procedimento, si può chiedere il collocamento in
pensione? Grazie]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[3396]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-05-31T10:32:37+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=474#p474</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Totalizzazione e cumulo gestione separata autonomi</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=471#p471</link>
				<description><![CDATA[La totalizzazione può avvenire con 40 anni di contribuzione oppure al
raggiungimento dei 65 anni di età. Per questo è molto penalizzante.
Applicandola, nessun assicurato può andare in pensione con i requisiti di
cui alla L. 247/07. (lo scalino). La totalizzazione però dovrebbe essere,
anche perchè spesso sfavorevole al pensionato, un norma di chiusura del
sistema previdenziale e non una regola ordinaria e dovrebbe operare solo
nel caso di impossibilità da parte del pensionato di utilizzare il cumulo
dei contributi versati. La questione è, come accade spesso nel nostro
paese, giuridicamente complessa anche se in sostanza è semplice.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=3164">batmamt</a> &bull; il 16 set 2009, 11:12 &bull; Risposte 4 &bull; Visite  1190</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[La totalizzazione può avvenire con 40 anni di contribuzione oppure al
raggiungimento dei 65 anni di età. Per questo è molto penalizzante.
Applicandola, nessun assicurato può andare in pensione con i requisiti di
cui alla L. 247/07. (lo scalino). La totalizzazione però dovrebbe essere,
anche perchè spesso sfavorevole al pensionato, un norma di chiusura del
sistema previdenziale e non una regola ordinaria e dovrebbe operare solo
nel caso di impossibilità da parte del pensionato di utilizzare il cumulo
dei contributi versati. La questione è, come accade spesso nel nostro
paese, giuridicamente complessa anche se in sostanza è semplice.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[3164]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-05-25T11:26:55+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=471#p471</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Art. 90 c.3 TUEL - Trattamento accessorio?</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=468#p468</link>
				<description><![CDATA[L'articolo 2, comma 9, della legge 335/95 ha esteso ai dipendenti pubblici
le regole per la contribuzione vigenti presso i lavoratori dipendenti del
settore privato. Dal 1° gennaio 1996, la retribuzione è strutturata in un
trattamento economico fondamentale e in un trattamento economico
accessorio. Il trattamento economico accessorio comprende: i compensi (per
lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per il miglioramento
dei servizi), i premi (per la qualità delle prestazioni individuali), le
indennità speciali.<br />L'elencazione delle voci che concorrono a
determinare il salario accessorio, e di quelle tassativamente escluse, è
contenuta nella circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 1996.<br />Per
disposizione di legge, il trattamento economico accessorio è pensionabile e
trova collocazione nella quota B della pensione.<br />Tale estensione non
concerne il trattamento di fine servizio, che ha una regolamentazione
propria.<br />Daniele.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=609">daniele</a> &bull; il 12 mag 2010, 11:33 &bull; Risposte 1 &bull; Visite  272</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[L'articolo 2, comma 9, della legge 335/95 ha esteso ai dipendenti pubblici
le regole per la contribuzione vigenti presso i lavoratori dipendenti del
settore privato. Dal 1° gennaio 1996, la retribuzione è strutturata in un
trattamento economico fondamentale e in un trattamento economico
accessorio. Il trattamento economico accessorio comprende: i compensi (per
lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per il miglioramento
dei servizi), i premi (per la qualità delle prestazioni individuali), le
indennità speciali.<br />L'elencazione delle voci che concorrono a
determinare il salario accessorio, e di quelle tassativamente escluse, è
contenuta nella circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 1996.<br />Per
disposizione di legge, il trattamento economico accessorio è pensionabile e
trova collocazione nella quota B della pensione.<br />Tale estensione non
concerne il trattamento di fine servizio, che ha una regolamentazione
propria.<br />Daniele.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[609]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-05-13T11:16:42+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=468#p468</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Comodato d'uso gratuito</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=466#p466</link>
				<description><![CDATA[Grazie mille! Buona giornata.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2929">zami02</a> &bull; il 10 mag 2010, 16:40 &bull; Risposte 3 &bull; Visite  395</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Grazie mille! Buona giornata.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=21"><![CDATA[Casa, locazioni e condominio]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[2929]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-05-12T12:23:10+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=466#p466</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Novita I.I.S. ?</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=465#p465</link>
				<description><![CDATA[Domanda un po' generica...è come trovare un tesoro! però posso dirti che
negli ultimi tempi si è parlato di ricalcolo della pensione Inpdap per
coloro che hanno oltre 40 anni di contribuzione, con il computo dei
contributi più favorevoli. Ci dovrebbe essere precedente risposta nel forum
su questo argomento lasciata da esperto tecnico più di me che riportava
caso concreto su come ricalcolare le quote.<br />Altro argomento "in voga"
è il ricalcolo degli aumenti perequativi dell'IIS dopo il compimento del
65° anno di età in misura intera (che è cosa ben diversa dall'avere l'IIS
per intero) ma economicamente non sposta di molto...<br />Altro in mente
non ho...<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=287">carboned</a> &bull; il 6 mag 2010, 16:07 &bull; Risposte 1 &bull; Visite  300</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Domanda un po' generica...è come trovare un tesoro! però posso dirti che
negli ultimi tempi si è parlato di ricalcolo della pensione Inpdap per
coloro che hanno oltre 40 anni di contribuzione, con il computo dei
contributi più favorevoli. Ci dovrebbe essere precedente risposta nel forum
su questo argomento lasciata da esperto tecnico più di me che riportava
caso concreto su come ricalcolare le quote.<br />Altro argomento "in voga"
è il ricalcolo degli aumenti perequativi dell'IIS dopo il compimento del
65° anno di età in misura intera (che è cosa ben diversa dall'avere l'IIS
per intero) ma economicamente non sposta di molto...<br />Altro in mente
non ho...]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[287]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-05-11T22:26:09+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=465#p465</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Sanzioni su verbale Inps</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=464#p464</link>
				<description><![CDATA[Può anche contestare tutto il verbale facendo ricorso al Tribunale
ordinario e chiedendo l'annullamento dello stesse dando prova che il
rapporto di lavoro era effettivamente subordinato (orario da rispettare,
subordinazione a potere datoriale e direttive...). Quanto alla
compensazione è una bella idea ma difficilmente riuscirà a farla valere.
Dovrà invece verificare se sono  state applicate correttamente le sanzioni
qualora non intenda ricorrere in via giudiziaria.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=287">carboned</a> &bull; il 3 mag 2010, 17:00 &bull; Risposte 1 &bull; Visite  337</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Può anche contestare tutto il verbale facendo ricorso al Tribunale
ordinario e chiedendo l'annullamento dello stesse dando prova che il
rapporto di lavoro era effettivamente subordinato (orario da rispettare,
subordinazione a potere datoriale e direttive...). Quanto alla
compensazione è una bella idea ma difficilmente riuscirà a farla valere.
Dovrà invece verificare se sono  state applicate correttamente le sanzioni
qualora non intenda ricorrere in via giudiziaria.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=9"><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[287]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-05-11T22:18:14+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=464#p464</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Incarichi di collaborazione e pensione</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=458#p458</link>
				<description><![CDATA[In effetti, il mio messaggio verteva solamente sui risvolti pensionistici
del caso in esame. Per quanto concerne gli aspetti normativi della vicenda,
non mi pronuncio.<br />Daniele.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=609">daniele</a> &bull; il 22 apr 2010, 11:58 &bull; Risposte 5 &bull; Visite  582</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[In effetti, il mio messaggio verteva solamente sui risvolti pensionistici
del caso in esame. Per quanto concerne gli aspetti normativi della vicenda,
non mi pronuncio.<br />Daniele.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=9"><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[609]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-04-28T13:19:02+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=458#p458</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: assegni nucleo familiare al genitore convivente</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=457#p457</link>
				<description><![CDATA[L'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004 , n.311 (legge
finanziaria 2005) dispone che "fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, a decorrere dal periodo di
paga in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno al nucleo familiare viene
erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministero del
Lavoro - decreto emanato il 4 aprile 2005 - sono adottate le disposizioni
di attuazione del presente comma".<br />La legge 153/88 è la normativa che
regolamenta le modalità di accertamento e di corresponsione dell'assegno al
nucleo familiare. <br />Poichè la legge n. 311 recita testualmente: "il
coniuge", non è possibile l'erogazione dell'assegno al convivente da parte
dell'avente diritto non coniugato.<br />Daniele.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=609">daniele</a> &bull; il 1 dic 2008, 15:13 &bull; Risposte 1 &bull; Visite  780</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[L'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004 , n.311 (legge
finanziaria 2005) dispone che "fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, a decorrere dal periodo di
paga in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno al nucleo familiare viene
erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministero del
Lavoro - decreto emanato il 4 aprile 2005 - sono adottate le disposizioni
di attuazione del presente comma".<br />La legge 153/88 è la normativa che
regolamenta le modalità di accertamento e di corresponsione dell'assegno al
nucleo familiare. <br />Poichè la legge n. 311 recita testualmente: "il
coniuge", non è possibile l'erogazione dell'assegno al convivente da parte
dell'avente diritto non coniugato.<br />Daniele.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=9"><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[609]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-04-28T13:13:11+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=457#p457</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Pensione d'inabilità L.335/95</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=453#p453</link>
				<description><![CDATA[Premesso che la facoltà di chiedere l'accertamento dell'inabilità ex
articolo 2, comma 12, legge 335/95. è garantita solamente all'interessato,
mentre l'ente datore di lavoro non ha voce in capitolo, bisogna porre
attenzione a come l'INPDAP valuterà l'intera vicenda. L'ente di
appartenenza doveva richiedere la visita d'ufficio presso la Commissione
Medico Ospedaliera dell'ASL di competenza, cui sarebbe conseguita
l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro; successivamente, il dipendente
entro due anni dal rilascio del verbale, poteva richiedere la pensione di
inabilità ex l. 335/95 per beneficiare della maggiorazione ivi prevista.
Consiglierei di contattare la sede provinciale INPDAP prima di inoltrare la
pratica.<br />Daniele.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=609">daniele</a> &bull; il 26 mag 2009, 18:51 &bull; Risposte 2 &bull; Visite  1688</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Premesso che la facoltà di chiedere l'accertamento dell'inabilità ex
articolo 2, comma 12, legge 335/95. è garantita solamente all'interessato,
mentre l'ente datore di lavoro non ha voce in capitolo, bisogna porre
attenzione a come l'INPDAP valuterà l'intera vicenda. L'ente di
appartenenza doveva richiedere la visita d'ufficio presso la Commissione
Medico Ospedaliera dell'ASL di competenza, cui sarebbe conseguita
l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro; successivamente, il dipendente
entro due anni dal rilascio del verbale, poteva richiedere la pensione di
inabilità ex l. 335/95 per beneficiare della maggiorazione ivi prevista.
Consiglierei di contattare la sede provinciale INPDAP prima di inoltrare la
pratica.<br />Daniele.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[609]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-04-26T10:41:23+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=453#p453</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: pensione di vecchiaia con pochi anni di contributi</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=452#p452</link>
				<description><![CDATA[Non si richiederebbe un calcolo esatto al millesimo, ma semplicemente una
valutazione per verificare la soluzione più conveniente dal punto di vista
degli oneri. Gli strumenti informatici ci sono.<br />Daniele.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=609">daniele</a> &bull; il 12 apr 2010, 11:11 &bull; Risposte 7 &bull; Visite  816</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Non si richiederebbe un calcolo esatto al millesimo, ma semplicemente una
valutazione per verificare la soluzione più conveniente dal punto di vista
degli oneri. Gli strumenti informatici ci sono.<br />Daniele.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[609]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-04-26T10:09:36+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=452#p452</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Congedo retribuito</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=442#p442</link>
				<description><![CDATA[Salve, solo ad integrazione di quanto scritto da silvana1949.<br />Con il
Messaggio nr. 6512 del 4 Marzo 2010, l'Inps ha chiarito che per
l'accertamento del requisito della <span style="font-weight: bold">
convivenza</span>, è sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile,
stesso numero civico, <span style="text-decoration: underline">ma non anche
nello stesso interno.</span> <br />Sull'argomento in precedenza si era
espresso il Ministero del Lavoro con lettera Circolare del 18 Febbraio
2010, n. 3884.<br />Saluti domenico<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1688">domenicopuggioni</a> &bull; il 15 apr 2010, 16:09 &bull; Risposte 2 &bull; Visite  469</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Salve, solo ad integrazione di quanto scritto da silvana1949.<br />Con il
Messaggio nr. 6512 del 4 Marzo 2010, l'Inps ha chiarito che per
l'accertamento del requisito della <span style="font-weight: bold">
convivenza</span>, è sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile,
stesso numero civico, <span style="text-decoration: underline">ma non anche
nello stesso interno.</span> <br />Sull'argomento in precedenza si era
espresso il Ministero del Lavoro con lettera Circolare del 18 Febbraio
2010, n. 3884.<br />Saluti domenico]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=9"><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[1688]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-04-17T07:46:47+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=442#p442</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Re: Ricongunzione Legge 29/79 lavoro prima del 18° anno di età</title>
			<link>http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=439#p439</link>
				<description><![CDATA[Quanto affermato in merito alla rivalutazione del 50% dei servizi prestati
anteriormente al 18° anno di età, è esatto.<br />Confermo che codesta
possibilità riguarda solamente coloro cui si applica il sistema di calcolo
contributivo puro, assunti dopo il 1° gennaio 1996 oppure optanti.<p>Statistiche : Inviato di <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=609">daniele</a> &bull; il 11 apr 2010, 6:29 &bull; Risposte 5 &bull; Visite  571</p><hr />]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[Quanto affermato in merito alla rivalutazione del 50% dei servizi prestati
anteriormente al 18° anno di età, è esatto.<br />Confermo che codesta
possibilità riguarda solamente coloro cui si applica il sistema di calcolo
contributivo puro, assunti dopo il 1° gennaio 1996 oppure optanti.]]></content:encoded>
					<category domain="http://forum.laprevidenza.it/viewforum.php?f=10"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<dc:creator><![CDATA[609]]></dc:creator>
			<dc:date>2010-04-13T11:02:42+02:00</dc:date>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.laprevidenza.it/./viewtopic.php?p=439#p439</guid>
		</item>
			<item>
			<title>Clicca per andare alla pagina…</title>
			<description><![CDATA[
			<div class="pagination">
				  Pagina <strong>1</strong> di <strong>4</strong> &bull; <span><strong>1</strong><span class="page-sep">, </span><a href="rss.php?start=25">2</a><span class="page-sep">, </span><a href="rss.php?start=50">3</a><span class="page-sep">, </span><a href="rss.php?start=75">4</a></span>			</div>
			<hr />]]></description>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
        </item>
	
	</channel>
</rss>